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Proposta di Legge di Iniziativa Popolare

Le Leggi

Legge n. 352 del 25/05/1970 - Norme sui referendum previsti dalla Costituzione

Legge n. 352 del 25 maggio 1970 (in Gazz. Uff., 15 giugno, n. 147). - Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Legge n. 352 del 25 maggio 1970 (in Gazz. Uff., 15 giugno, n. 147). - Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo. (REFERENDUM) (1) (2) (3)

(1) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

(2) Con d.m. 2 aprile 1998, n. 117, è stata prevista la riduzione del 30 per cento delle sezioni elettorali. Pertanto gli uffici elettorali comunali sono tenuti a predisporre proposte di ridistribuzione del corpo elettorale da sottoporre alle commissioni elettorali comunali entro il 10 settembre 1998. Entro il 17 settembre 1998 gli uffici elettorali provinciali sono tenuti a comunicare, per ogni singolo comune della provincia, il numero delle sezioni elettorali ottenuto a seguito della riduzione alla Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, che ne accetta la conformità. La riduzione del numero delle sezioni elettorali deve comportare, per ciascun comune, un numero medio per sezione non inferiore a: 750 elettori nei comuni da 2.001 a 40.000 abitanti; 825 elettori nei comuni da 40.001 a 500.000 abitanti; 900 elettori nei comuni con più di 500.001 abitanti; salvo che particolari, comprovate condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto di voto, nei comuni con popolazione inferiore a 1.200 abitanti viene costituita una sola sezione, mentre nei comuni con popolazione da 1.201 a 2.000 abitanti il corpo elettorale è ripartito in due sezioni.

(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).


Titolo IV - Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi

Art. 48.
La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.
Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.
Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo anzidetto.

Art. 49.
La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.
Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 7 e 8.
I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 7. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.
Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa essere distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.


Titolo I - Referendum previsto dall’Articolo 138 della Costituzione

Art. 7.
Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di Cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. (1)
Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.
Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.
Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

(1) Comma modificato dall'art. 23, l. 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 8.
La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero (1).
Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribunale o della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute del foglio (2).
Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'art. 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.
Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta (3).

(1) Comma modificato dall'articolo 23, comma 2, lettera b) della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
(2) Comma modificato dall’ articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 , convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 1995 n. 534 e, successivamente, dall’ articolo 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 e, da ultimo, dall'articolo 23, comma 2, lettera c) della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
(3) Comma modificato dall'articolo 23, comma 2, lettera c) della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

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